Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si prefigge di eliminare una grande ingiustizia all'interno del comparto del pubblico impiego. Infatti, in tutti i Ministeri da tempo si è proceduto ai percorsi di riqualificazione del personale e anche all'interno dello stesso Ministero della giustizia sia il Dipartimento per la giustizia minorile che quello dell'amministrazione penitenziaria hanno realizzato i predetti percorsi. Sarebbe lungo, e comunque non di interesse in questa sede, individuare e analizzare le motivazioni che hanno impedito al personale del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del Ministero della giustizia di ottenere quello che tutti gli altri loro colleghi del comparto pubblico hanno ottenuto. Le finalità della presente proposta di legge sono quelle di colmare questa lacuna e di ripagare le legittime aspettative di quanti operano nel comparto con grande spirito di sacrificio e attaccamento alla loro funzione.
      Le norme proposte prevedono l'inquadramento nella posizione economica superiore del personale del Ministero della giustizia impiegato presso il Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria.
      Le finalità perseguite dalle norme sono direttamente connesse alla funzionalità degli uffici giudiziari e degli uffici notifiche e protesti (UNEP), e valgono a consentire l'adeguamento organizzativo conseguente a innovazioni legislative che si susseguono continuamente e che impegnano il personale a una maggiore collaborazione con il magistrato nonché allo

 

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svolgimento di mansioni diverse e di livello superiore a quelle attualmente previste, che risultano ormai superate.
      Tale previsione, che rinviene il proprio fondamento giuridico nelle disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relative al trattamento economico dei dipendenti della pubblica amministrazione, colma anche il divario tra la situazione del predetto personale e quella del personale impiegato presso gli altri Ministeri, e presso altri Dipartimenti dello stesso Ministero della giustizia, in riferimento ai quali, come innanzi detto, il percorso di riqualificazione ha già potuto giovarsi di un formale riconoscimento.
      La proposta di legge si presenta quale norma attuativa dell'articolo 36 della Costituzione, riconoscendo ai lavoratori giudiziari il diritto a una retribuzione corrispondente alla qualità del lavoro effettivamente prestato, e del principio egualitario contenuto nell'articolo 3 della medesima Costituzione, in quanto teso a consentire l'equiparazione al personale di altre amministrazioni ove la riqualificazione è già stata effettuata.
      L'articolo 1 prevede la ricollocazione di tutto il personale del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del Ministero della giustizia e degli UNEP. Tale ricollocazione, come specificato nei commi 2 e 3, avviene sulla base di criteri generali e obiettivi che tengono conto sia delle esigenze organizzative dell'amministrazione che dell'esperienza professionale e dei titoli di studio del lavoratore. Anche il procedimento è determinato in modo da garantire trasparenza ed efficacia, prevedendosi una contrattazione in sede di amministrazione con l'assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN). In tale sede vengono determinate anche nuove figure professionali di cui l'amministrazione ha bisogno.
      L'articolo 2 riconosce ai direttori di cancelleria in servizio, i quali di fatto svolgono funzioni dirigenziali o vicedirezionali, il diritto al trattamento economico goduto dal personale del ruolo ad esaurimento della ex qualifica funzionale corrispondente.
      L'articolo 3 autorizza, quindi, il Ministro della giustizia a rideterminare le piante organiche e ad assumere tutti i soggetti dichiarati idonei nei concorsi pubblici banditi per la copertura di posti del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria entro la data di entrata in vigore della legge.
      L'articolo 4, infine, contiene la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione della legge, stimati in 85.444.468 euro.
 

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